FUNGHI: REGOLE PER LA RACCOLTA
La raccolta di funghi è consentita nel territorio regionale previa autorizzazione.
Per la raccolta nel solo Comune di residenza non occorre alcun tipo di autorizzazione.
Non vengono più rilasciati i tesserini che sono sostituiti dalla ricevuta del versamento al Comune degli importi sopracitati che costituisce denuncia di inizio di attività.
Sulla causale del versamento dovrà essere indicato: “Autorizzazione ----- raccolta funghi” (al posto dei trattini dovrà essere inserito il periodo: semestrale, annuale, giornaliera, ecc.).
Il versamento può essere effettuato presso l’Ufficio Postale tramite c/c n° 6750946 intestato alla Regione Toscana, oppure tramite PagoPA, per info il link alla pagina pagamenti spontanei.
Copia del versamento dovrà essere mostrata insieme ad un documento di identità a richiesta degli addetti alla vigilanza (Forestale, Venatoria, Vigili Urbani, Carabinieri, Guardie Volontarie, ecc.).
Nel caso di minorenne di età superiore a quattordici anni, il versamento è effettuato dall’esercente la potestà genitoriale e deve contenere nella causale anche l’indicazione delle generalità del minore stesso.
I minori di quattordici anni possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona munita di autorizzazione (cioè la ricevuta del versamento) e concorrono a formare il quantitativo giornaliero previsto.
Si ricorda che:
-
possono essere raccolti fino ad un massimo di 3 Kg di funghi al giorno,
-
la raccolta può essere effettuata solo nelle ore diurne (da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto),
-
è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare il terreno, il micelio e le radici,
-
i funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi o a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore,
-
è vietato l’uso di sacchetti o buste di plastica.
E’ vietata la raccolta di:
-
porcini con dimensione minima del cappello inferiore a cm. 4,
-
dormiente e prugnolo con dimensione minima del cappello inferiore a cm. 2,
-
cocchi allo stato di ovulo chiuso (cioè con le lamelle non visibili e non esposte all’aria).
E’ vietata la distruzione o il danneggiamento di funghi di qualsiasi specie.
Link Utili
LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 16
http://www.funghiitaliani.it/
http://www.micologi.it/