Personale
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Brunacci Patrizia
Contatti
Referente per le strutture
- Ufficio Economato - Servizi Assicurativi
- Ufficio Ragioneria Generale e Contabilità IVA
- Ufficio Ragioneria Generale e Controllo di gestione
- U.O.A Servizi Finanziari
Procedimenti seguiti come responsabile di provvedimento
Incarichi assegnati
- conferimento dell'incarico di posizione organizzativa ai sensi dell' art. 9 del nuovo ordinamento professionale del personale degli Enti Locali. Unità organizzativa Ragioneria Generale e Servizi Finanziari
- Attribuzione incarico di P.O. ai sensi dell'art. 9 del nuovo ordinamento professionale del personale degli Enti Locali. Unità organizzativa Ragioneria Generale e Servizi Finanziari-Controllo di Gestione-Economato. Nomina a vice-ragioniere
Altri dati
Documentazione Art. 14 e Art. 47, c. 1, Dlgs n. 33/2013; Art. 1,2,3,4 l. n. 441/1982
Estremi atto di nomina o proclamazione
Provvedimenti del 29/07/2022:
n° 40 U.O.A. SERVIZI FINANZIARI
Allegati

(Pubblicato il 27/09/2017 - Aggiornato il 27/09/2017 - 704 kb - pdf)

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(Pubblicato il 16/07/2018 - Aggiornato il 16/07/2018 - 191 kb - pdf)