Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Celebrazione Matrimonio Religioso

Responsabile di procedimento: Panicucci Sara
Responsabile di provvedimento: Agnese Reggiani

Descrizione

MATRIMONIO RELIGIOSO IN SAN VINCENZO
Il matrimonio religioso è l'unione tra coniugi dinanzi al sacerdote cattolico al quale la legge dello Stato, in forza del Concordato lateranense stipulato nel 1929, riconosce effetti civili qualora siano osservate determinate condizioni. Per tale motivo il matrimonio religioso è chiamato matrimonio concordatario. Laddove il matrimonio venga, invece, celebrato dinanzi ad un ministro di un culto acattolico (e cioè non cattolico per esempio culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, della Tavola Valdese e della Chiesa Metodista, Missione Episcopale Ortodossa), si parla di matrimonio acattolico. Il matrimonio celebrato davanti ai ministri di culti diversi da quello cattolico è regolato dalle disposizioni del codice civile concernenti il matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile, salvo quanto è stabilito dalla legge speciale concernente tale matrimonio.

SPOSO e/o SPOSA RESIDENTE A SAN VINCENZO:
Per il matrimonio religioso cattolico, i futuri sposi devono rivolgersi al proprio parroco o al parroco della Chiesa dove hanno scelto di effettuare la celebrazione per fissare la Chiesa e la data delle nozze ed avviare le pratiche per il matrimonio. Per il matrimonio acattolico devono rivolgersi al Ministro di Culto (è prescritto che il Ministro di culto sia cittadino italiano e la sua nomina deve essere approvata dal Ministero dell’Interno tramite specifica autorizzazione).
In entrambi i casi, per procedere alla celebrazione del Matrimonio religioso in San Vincenzo, occorre richiedere le pubblicazioni.

Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, "pubblicizzando" l'intenzione degli sposi con l'affissione in apposito spazio della casa comunale. La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi all'Ufficio di Stato Civile producendo la richiesta di pubblicazioni a loro consegnata dal Parroco o dal Ministro di culto.
E' indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio.  Se i nubendi sono cittadini stranieri dovrà essere consegnato al Comune il nullaosta alla celebrazione rilasciato dal proprio consolato a Ambasciata oppure la capacità matrimoniale (si invita a contattare con largo anticipo l’Ufficio che indicherà la documentazione corretta da produrre in base alla legge e agli accordi con il Paese di origine). Completata l'acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per la pubblicazione. Entrambi gli sposi dovranno sottoscrivere congiuntamente l’apposito verbale. Si procederà alla pubblicazione nell’albo on line del comune. Nel caso in cui uno dei due nubendi non fosse residente in San Vincenzo, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dello/a sposo/a. Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi.
Trascorsi i termini di legge, gli interessati provvederanno al ritiro del certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al Parroco o al Ministro di Culto. Per quanto riguarda il rito acattolico, inoltre, la legge prevede che l’Ufficiale di Stato Civile rilasci apposita autorizzazione alla celebrazione. Tale autorizzazione deve essere consegnata al Ministro di Culto unitamente al certificato di eseguite pubblicazioni.
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.

ATTENZIONE
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni.

Per i cittadini italiani iscritti AIRE, le pubblicazioni dovranno essere fatte obbligatoriamente al Consolato o Ambasciata di riferimento.

ENTRAMBI SPOSI RESIDENTI IN ALTRO COMUNE ITALIA

Per procedere alla celebrazione del matrimonio religioso in San Vincenzo occorre fare richiesta di pubblicazione al proprio comune di residenza.


MATRIMONIO RELIGIOSO IN ALTRO COMUNE
I residenti in San Vincenzo che intendono contrarre matrimonio religioso in altro Comune italiano devono richiedere le pubblicazioni nel Comune di San Vincenzo.
La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi all'Ufficio di Stato Civile producendo la richiesta di pubblicazioni a loro consegnata dal Parroco o dal Ministro di Culto. E' indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio.
Se i nubendi sono cittadini stranieri dovrà essere consegnato al Comune il nullaosta alla celebrazione rilasciato dal proprio consolato o Ambasciata oppure la capacità matrimoniale (si invita a contattare con largo anticipo l’Ufficio che indicherà la documentazione corretta da produrre in base alla legge e agli accordi con il Paese di origine). Completata l'acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per la pubblicazione. Entrambi gli sposi dovranno sottoscrivere congiuntamente l’apposito verbale. Si procederà alla pubblicazione nell’albo online del comune. Nel caso in cui uno dei due nubendi non fosse residente in San Vincenzo, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dello/a sposo/a. Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi.
Trascorsi i termini di legge, gli interessati provvederanno al ritiro del certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al Parroco o al Ministro di Culto. Per quanto riguarda il rito acattolico, inoltre, la legge prevede che l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione rilasci apposita autorizzazione alla celebrazione. Tale autorizzazione deve essere consegnata al Ministro di Culto unitamente al certificato di eseguite pubblicazioni.
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.
COSTO DELLE PUBBLICAZIONI se i nubendi entrambi residenti a San Vincenzo una marca da bollo da 16 euro.
Se solo uno dei nubendi è residente a San Vincenzo e l’altro in un Comune diverso 2 marche da bollo da 16 euro

ATTENZIONE
Se gli sposi sono cittadini stranieri e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni.

Per i cittadini italiani iscritti AIRE, le pubblicazioni dovranno essere fatte obbligatoriamente al Consolato o Ambasciata di riferimento.

DOPO LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO RELIGIOSO
Subito dopo il matrimonio il parroco o il Ministro di Culto dovrà compilare l’atto di matrimonio in duplice originale, sottoscritto dal parroco stesso, dagli sposi e dai testimoni. Nell’atto di matrimonio il parroco o il Ministro di Culto indica le generalità complete degli sposi, l’indicazione del luogo e della data in cui è avvenuta al celebrazione e le generalità del parroco. Sull’atto possono essere inserite anche le indicazioni dei coniugi consentite dalla legge civile, ovvero la scelta del regime patrimoniale.  Il parroco o il Ministro di Culto deve, poi, trasmettere una copia dell’atto, nel termine di 5 giorni dalla celebrazione, all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il matrimonio affinché questi proceda alla sua trascrizione.
L’Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune, una volta trascritto, provvederà all’eventuale trasmissione della copia dell’atto ai Comuni di residenza degli sposi.

 

Chi contattare

Personale da contattare: Panicucci Sara

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
8 giorni dalla data di pubblicazione - dopo aver espetato quanto esposto in descrizione.

Costi per l'utenza

Costo delle Pubblicazioni

Se i nubendi sono entrambi residenti a San Vincenzo una marca da bollo da 16 euro.
Se solo uno dei nubendi è residente a San Vincenzo e l’altro in un Comune diverso 2 marche da bollo da 16 euro

Regolamenti per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non previsto
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