Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Il Registro del Testamento Biologico

Responsabile di procedimento: Panicucci Sara
Responsabile di provvedimento: Agnese Reggiani

Descrizione


Il Registro del Testamento biologico è un elenco ufficiale istituito presso l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di San Vincenzo dalla Giunta comunale con la delibera n. 137 del 3 maggio 2010. L'iniziativa consiste nel dare la possibilità a tutti i cittadini residenti nel Comune di San Vincenzo che lo desiderino di sottoscrivere e depositare nel proprio Comune come atto ufficiale una dichiarazione anticipata sulla loro volontà di sottoporsi o meno a dei trattamenti sanitari futuri in situazioni estreme o comunque in cui la persona potrebbe trovarsi senza avere più la capacità di esprime il proprio consenso a quella determinata terapia medica.

Vista la complessità del procedimento si consiglia di prendere un appuntamento.

Documentazione da presentare


Modulo per la sottoscrizione del Testamento biologico

Dichiarazione sostitutiva atto notorio della persona che sottoscrive il Testamento

Dichiarazione sostitutiva atto notorio della persona indicata come fiduciario del Testamento


COME FARE
1) Per consegnare il proprio testamento biologico, la persona interessata deve recarsi presso l'ufficio Stato Civile chiedere del Responsabile dell'Ufficio Panicucci Sara negli orari di apertura al pubblico.

2) Occorre presentarsi all’appuntamento accompagnati dalla persona nominata Fiduciario nel proprio testamento biologico. Il dichiarante e il suo fiduciario dovranno presentarsi con il proprio documento di identità, in corso di validità, in originale.

3) Il testamento biologico deve essere consegnato in busta chiusa sul modello approvato con la delibera di giunta prima ricordata e disponibile presso l'Ufficio relazioni con il pubblico. Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto due copie, una per sé e una per il fiduciario.

4) La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica dei documenti di identità del dichiarante e del fiduciario.

5) I documenti fotocopiati devono essere gli stessi con i quali le persone vengono identificate.

6) La busta già chiusa contenente il testamento biologico viene numerata, protocollata e sigillata e lo stesso numero viene annotato sul Registro dei testamenti biologici debitamente predisposto.

7) Il dichiarante, di fronte al funzionario del Comune, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evincono i seguenti e necessari dati:
- Espressa volontà di consegnare il proprio testamento biologico;
- Corretto utilizzo dell’apposita modulistica;
- Completezza degli allegati inseriti dentro la busta chiusa
(Testamento biologico e documenti di identità)

8) Il fiduciario, di fronte al funzionario del Comune, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara di aver controfirmato il Testamento biologico consegnato dal dichiarante.

9) Le dichiarazioni di atto notorio vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta. Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell’atto notorio completa di numero e firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna.

10) La busta chiusa e numerata e le dichiarazioni di atto notorio numerate vengono archiviate in luogo idoneo a garantire la sicurezza del materiale.

Chi contattare

Personale da contattare: Panicucci Sara
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Costi per l'utenza

Nessuno

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non previso
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