Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Tributi - NUOVA IMU

Responsabile di procedimento: Alletto Daniela, Profeti Mila
Responsabile di provvedimento: Rostagno Elena

Uffici responsabili

U.O.A. Entrate Comunali

Descrizione

Tributi - NUOVA IMU

Responsabile di procedimento: Alletto Daniela, Profeti Mila

Responsabile di provvedimento: Rostagno Elena

Uffici responsabili

Ufficio Entrate - TARI - TASI - IMU

Descrizione

GUIDA AL PAGAMENTO DELLA NUOVA IMU

Con decorrenza dal 2020, la legge di Bilancio ha disposto l'unificazione di Imu e Tasi in un'unica Imposta.

 

NOVITA’ IMU 2023

Per l'IMU 2023 la normativa e il Regolamento Comunale rimangono quelli vigenti dall'anno 2020.
 

NOVITÀ NORMATIVE

  • CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO  Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia,l’imposta municipale propria è ridotta al 50%.
    Rimane l’agevolazione anche per la tassa rifiuti (sia tassa sui rifiuti avente natura di tributo sia tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo) dovuta in misura ridotta di due terzi (obbligo di presentazione autocertificazione, vedere modello in sezione modulistica).
     
  • FABBRICATI MERCE A decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati MERCE, ossia i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono ESENTI dall’IMU .
    Rimane ovviamente a carico dei proprietari di tali immobili l’obbligo della dichiarazione a pena di decadenza al fine di poter beneficiare dell’esenzione .

 

ALIQUOTE NUOVA IMU  (nel 2022 sono state tacitamente confermate le aliquote dell'anno 2020)

 

Aliquota ordinaria nella misura del 1.1 per cento, destinata a

  1. Abitazioni a disposizione e relative pertinenze;

  2. Aree fabbricabili;

  3. Fabbricati accatastati in categoria catastale D/5;

  4. Tutto quanto non rientra nelle successive casistiche:

 

CASISTICHE ALIQUOTE

MISURA ALIQUOTA

1)

Fabbricati produttivi accatastati nelle categorie: D1 – D2 – D3 – D4 – D6 – D7 – D8 – D9 *

 0,8 %

2)

Fabbricati produttivi accatastati nelle categorie:

  • C1, C3, C4, C5;

  • A10;

utilizzati direttamente dal soggetto che li possiede

OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE (esclusivamente per il  primo anno se non intervengono variazioni)

 0,64 %

 

3)

Fabbricati produttivi accatastati nelle categorie:

  • C1, C3, C4, C5;

  • A10;

concessi in affitto 

OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE (esclusivamente per il  primo anno se non intervengono variazioni)

0,84 %

 

4)

Fabbricati di tipo abitativo concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, parenti in linea collaterale fino al secondo grado e affini in linea retta fino al primo grado che vi risiedano anagraficamente

OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE (esclusivamente per il  primo anno se non intervengono variazioni)

 

0,5 %

5)

Fabbricati di tipo abitativo concessi in locazione a cittadini ivi residenti, con contratto di affitto a “canone libero”, debitamente registrato

OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE (esclusivamente per il  primo anno se non intervengono variazioni)

0,64 %

 

6)

Fabbricati di tipo abitativo concessi in locazione con contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, a soggetti residenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo

OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE (esclusivamente per il  primo anno se non intervengono variazioni)

0,44 %

e riduzione imposta al 75 %

7)

Fabbricati accatastati nelle categorie B

0,64 %

8)

Fabbricati, di tipo abitativo e non, dotati di impianti fotovoltaici

OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE (esclusivamente per il  primo anno se non intervengono variazioni)

0,84 %

9)

Abitazioni locate, con contratto di locazione di tipo transitorio o con finalità turistiche, per almeno 6 mesi all’anno, anche non continuativi, comprese le unità immobiliari adibite ad affittacamere, sia di tipo professionale che non professionale

OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE

0,84 %

     

10)

Fabbricati rurali ad uso strumentale. N.B.: Nella visura catastale del fabbricato rurale deve essere riportata la seguente annotazione “dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n. ... del .......”, se trattasi di immobili diversi dalla categoria D/10.

0,1 %

11)

Terreni agricoli

A decorrere dall'anno  2016,  i terreni ubicati nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,  interamente comprese  nei fogli 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-16, sono esenti; inoltre sono esenti i terreni agricoli posseduti  e  condotti  dai coltivatori diretti e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  n.  99  del  2004,  iscritti  nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

0,46 %

 

N.B.: *In base all’art. 1, comma 380, L. n. 228 del 24/12/2012, “E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo  catastale D, calcolato con aliquota del  0,76%”.

 

IMU 2021


ESENZIONI IMU PER EMERGENZA COVID-19 

A seguito degli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 sono previste le seguenti esenzioni:

ESENZIONE PER LA SOLA PRIMA RATA DI ACCONTO 2021 (art 1, comma 599, Legge n. 178/2020): 
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali; 
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; *


*Dalle “attività esercitate” ai fini IMU di cui sopra vanno esclusi gli appartamenti destinati alle locazioni brevi (c.d. “locazioni turistiche”) e non utilizzati nella forma commerciale degli “affittacamere”, anche in considerazione del fatto che l’espressione “gestore delle attività ivi esercitate” richiama il concetto di gestione di impresa e quindi la figura dell’imprenditore, così come disciplinata dall'art.2082 c.c., che svolge l’attività produttiva in forma coordinata, organizzata, abituale e non occasionale, e con metodo economico, caratteristiche che accomunano tutte le fattispecie elencate dalla legge. 
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Inoltre, la legge di conversione del decreto Sostegni, all’articolo 6-sexies, prevede l’esonero dal pagamento della prima rata IMU 2021 per i soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 dello stesso decreto, commi da 1 a 4.
Si tratta dei soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;

- ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 inferiore almeno al 30% rispetto a quello del 2019. Per chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 non è richiesto il calo di fatturato.

L’esonero spetta esclusivamente per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l’attività di cui siano anche gestori.

OBBLIGO PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL 31/12/2021 (link modulo ESENZIONE PRIMA RATA IMU CONTRIBUTI")

ESENZIONE PER TUTTO L’ANNO 2021 

(art. 78 del D.L. 104/2020,
convertito in Legge 126 del 13/10/2020): immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


(art. 4 ter D.L. 73/2021 inserito con Legge di conversione 106 del 23/07/2021): immobili concessi in locazione ad uso abitativo, su cui i possessori persone fisiche, abbiano ottenuto in proprio favore:
a) l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28/02/2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021
b) l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28/02/2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.


NUOVA RIDUZIONE DEL 50% PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO:
con la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 48, è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia:
"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà".

OBBLIGO PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL 31/12/2021 (link modulo  "RIDUZIONE PENSIONATI 2021")


ESENZIONI IMU PER EMERGENZA COVID-19 

A seguito degli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 sono previste le seguenti esenzioni:

ESENZIONE PER LA SOLA PRIMA RATA DI ACCONTO 2021 (art 1, comma 599, Legge n. 178/2020): 
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali; 
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; *


*Dalle “attività esercitate” ai fini IMU di cui sopra vanno esclusi gli appartamenti destinati alle locazioni brevi (c.d. “locazioni turistiche”) e non utilizzati nella forma commerciale degli “affittacamere”, anche in considerazione del fatto che l’espressione “gestore delle attività ivi esercitate” richiama il concetto di gestione di impresa e quindi la figura dell’imprenditore, così come disciplinata dall'art.2082 c.c., che svolge l’attività produttiva in forma coordinata, organizzata, abituale e non occasionale, e con metodo economico, caratteristiche che accomunano tutte le fattispecie elencate dalla legge. 
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Inoltre, la legge di conversione del decreto Sostegni, all’articolo 6-sexies, prevede l’esonero dal pagamento della prima rata IMU 2021 per i soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 dello stesso decreto, commi da 1 a 4.
Si tratta dei soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;

- ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 inferiore almeno al 30% rispetto a quello del 2019. Per chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 non è richiesto il calo di fatturato.

L’esonero spetta esclusivamente per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l’attività di cui siano anche gestori.

OBBLIGO PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL 31/12/2021 (link modulo ESENZIONE PRIMA RATA IMU CONTRIBUTI")

ESENZIONE PER TUTTO L’ANNO 2021 

(art. 78 del D.L. 104/2020,
convertito in Legge 126 del 13/10/2020): immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


(art. 4 ter D.L. 73/2021 inserito con Legge di conversione 106 del 23/07/2021): immobili concessi in locazione ad uso abitativo, su cui i possessori persone fisiche, abbiano ottenuto in proprio favore:
a) l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28/02/2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021
b) l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28/02/2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.


NUOVA RIDUZIONE DEL 50% PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO:
con la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 48, è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia:
"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà".

OBBLIGO PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL 31/12/2021 (link modulo  "RIDUZIONE PENSIONATI 2021")

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore  dimora abitualmente e risiede anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell’unità quale abitazione principale.

Si considera abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o  sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

ESENZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

L'imposta  municipale  propria  non  si applica:

  • alle abitazioni principali  e  alle  pertinenze  della  stessa,  ad  eccezione  di   quelle classificate nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9 e comprese le abitazioni assimilate a quelle principali che in base al regolamento di disciplina della IMU sono le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

  1. Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell’immobile adibito ad abitazione principale; l’unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 817 del codice civile.

 

RESIDENTI ALL’ESTERO

L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero non è assimilata all’abitazione principale, ma alla stessa si applica l’aliquota ordinaria del 11 per mille.

 

RIDUZIONI

Base imponibile ridotta del 50 per cento:

  1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:

    1. i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    2. i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.

    3. le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

 

Imposta ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 (applicando l’aliquota dello 0,44 per cento).


 

Requisiti di fabbricati inagibili

Ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile al 50% per inagibilità, la stessa deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l’utilizzo dell’immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Ai fini dell’applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Il fabbricato non può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:

  • fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

  • fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all’art. 3 , lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l’esecuzione dei lavori stessi;

  • fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;

  • fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.

Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:

  • fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio;

  • strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

  • strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

  • edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

  • edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l’inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di:

  1. richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;

  2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 al Servizio Tributi, contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell’immobile che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.

Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d’imposta, semprechè le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

L’omissione di uno degli adempimenti sopra citati comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.

 

CHI DEVE PAGARE L'IMU

L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e  terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione).

Nell’applicazione dell’imposta possono verificarsi diversi casi:

  • se l’immobile è posseduto da più proprietari l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà e deve essere versata  separatamente;

  • se l’immobile è gravato da un diritto reale di godimento l’imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota;

  • per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario;

  • nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

 

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e  moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria. Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 e A/10;

  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati nella categoria D/5;

  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione

(per i relativi valori dell’anno 2022 si può fare riferimento ai valori determinati con perizia giurata dell'anno 2018).

 

Chi contattare

Personale da contattare: Alletto Daniela, Profeti Mila
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

imu 2023

Tramite F24

 

Modulistica per il procedimento

Regolamenti per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non disponibili

Allegati

File con estensione generica Allegato: TESTO NUOVA IMU.odt
(Pubblicato il 14/08/2020 - Aggiornato il 14/08/2020 - 35 kb - generica)
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