Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Anagrafe - Sentenza di Divorzio

Responsabile di procedimento: Panicucci Sara
Responsabile di provvedimento: Agnese Reggiani

Descrizione

Come fare

Col termine "sentenza di divorzio" si intendono le seguenti sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria italiana:
- di scioglimento del matrimonio civile;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- di delibazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.

Il "divorzio" acquista validità a tutti gli effetti di legge, anche nei confronti dei terzi, a seguito dell'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio cui si riferisce.

Presso l'ufficio di Stato Civile di San Vincenzo si annotano le sentenze relative ai matrimoni celebrati a San Vincenzo oppure celebrati all'estero e trascritti sui registri di Stato Civile di San Vincenzo.

L'Ufficiale di stato civile provvede ad eseguire l'annotazione a seguito del ricevimento della sentenza (passata in giudicato, quindi definitiva) da parte della Cancelleria del Tribunale o della Corte d'Appello

Il cittadino può verificare l'avvenuta variazione del suo stato civile recandosi presso l'ufficio di Stato civile, munito di un valido documento di riconoscimento.

Chi contattare

Personale da contattare: Panicucci Sara
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non Previsto
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