Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Dispersione Ceneri

Responsabile di procedimento: Agnese Reggiani
Responsabile di provvedimento: Panicucci Sara, Camerini Matteo

Uffici responsabili

U.O.A. Affari Generali

Descrizione

La richiesta di dispersione ceneri, deve essere effettuata al comune dove è avvenuto decesso ed è rilasciata previo accertamento dell'espressa volontà del defunto. (Legge Regionale 29/2004 come modificata dalla LR n° 66 del 12/11/2013)

Dispersione delle ceneri nel cimitero comunale

La dispersione delle ceneri nel cimitero comunale è ammessa esclusivamente all’interno del cinerario comune per la loro raccolta e conservazione in perpetuo previo accertamento dell’espressa volontà del defunti di scegliere tale forma di dispersione. Per cinerario comune si intende quello classificato come tale dalla normativa vigente in materia di polizia mortuaria.
Il custode iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cinerario comune .

Dispersione delle ceneri in mare

La dispersione in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa è ammessa nei tratti di mare antistanti il territorio comunale ad eccezione di quello del porto turistico e di quelli occupati, anche temporaneamente, da natanti o manufatti, fatta salva la possibilità di partecipazione alla cerimonia di dispersione con natanti o altri manufatti.
Nella richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri il familiare indica , anche in modo approssimativo, il punto dove la stessa avrà luogo.
Il familiare titolare dell’autorizzazione dà comunicazione al Comune dell’avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l’evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all’ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del servizio cimiteriale .
Il presente articolo si applica anche per eventuali dispersioni in laghi

Dispersione delle ceneri nei fiumi

Ai fini della dispersione nei fiumi i fossi presenti sul territorio comunale non sono ad essi equiparabili.


Dispersione in aree naturali

Con deliberazione del competente organo di governo sono individuate le aree naturali di proprietà o in possesso del Comune dove è ammessa la dispersione delle ceneri. Sono comunque escluse le aree adibite a campeggio o ad uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande . Sono altresì escluse le aree adibite a verde attrezzato o a giardini di infanzia o in generale a giardini pubblici .
In caso di mancata individuazione complessiva delle aree naturali dove è ammessa la dispersione , chi richiede l’autorizzazione specifica il luogo esatto dove egli intende che essa avvenga anche mediante presentazione di supporti cartografici e/o fotografici.
Il familiare titolare dell’autorizzazione dà comunicazione al Comune dell’avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l’evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all’ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del servizio cimiteriale.


Dispersioni in aree private

Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall’articolo 3, 1° comma numero 8 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 ( nuovo codice della strada), l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano : a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono; b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.
La sottoscrizione di detta dichiarazione è autenticata nei modi che la normativa vigente stabilisce per la produzione di atti ad organi della pubblica amministrazione .
Il familiare titolare dell’autorizzazione dà comunicazione al Comune dell’avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l’evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all’ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del
servizio cimiteriale.

Chi contattare

Personale da contattare: Panicucci Sara, Camerini Matteo
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Due bolli da 16 euro

Modulistica per il procedimento

Regolamenti per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non Previsto
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