
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello
Uffici responsabili
Responsabile Servizi Demografici - Stato Civile - ElettoraleDescrizione
Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello
In rapporto alla Giustizia, i Comuni svolgono tra l'altro funzioni per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
A questo riguardo, le attribuzioni dei Comuni in materia sono regolate dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni e integrazioni.
In base a questa normativa, i Comuni devono formare gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello, nei quali devono essere iscritti, d'ufficio o su domanda, coloro che possiedono i seguenti requisiti:
Elenco giudici popolari di Corte di Assise
- Residenza anagrafica nel Comune
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici
- età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
- titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo
Elenco giudici popolari di Corte di Assise di Appello
- Requisiti di cui al punto precedente con eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Sono esclusi
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.
Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.
Domande
Le domande possono essere presentate entro il mese di luglio (di ogni anno dispari) presso il Servizio Elettorale del Comune, via B. Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI) - Tel. 0565 707202
Orario ufficio
da lunedì a venerdì 10-13, lunedì e mercoledi 16-17.45
Chi contattare
