IMPOSTA DI SOGGIORNO L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
Per l’anno 2023 l'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dal 01/04/2023.
Il Comune di San Vincenzo con delibera consiliare n. 13 del 12 marzo 2012 ha istituito l’imposta di soggiorno ed approvato il regolamento della stessa.
Modifiche al regolamento:
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 13 DEL 12/03/2012 MODIFICATO CON:
DELIBERA C.C. N. 21 DEL 17/02/2017
DELIBERA C.C. N. 113 DEL 22/12/2017
DELIBERA C.C. N. 23 DEL 23/03/2018
DELIBERA C.C. N. 64 DEL 29/11/2019
DELIBERA C.C. N. 5 DEL 27/02/2020
DELIBERA C.C. N. 30 DEL 28/12/2021
Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare direttamente o indirettamente gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Vincenzo, così come previsto dall’art. 4, comma 1 del D. Lgs n. 23 del 2011.
CHI APPLICA L'IMPOSTA DI SOGGIORNO
Le strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extra-alberghiere ed all’aperto che offrono alloggio.
Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Alberghi
b) Residenze turistico-alberghiere
c) Affittacamere
d) Bed & breakfast
e) Agriturismi
f) Campeggi
g) Villaggi turistici
h) Aree di sosta
i) Parchi di vacanza
j) Strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva
k) Case per ferie
l) Ostelli per la gioventù
m) Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
n) Case e appartamenti per vacanze
o) Residenze d’epoca
p) Residence
q) Appartamenti ammobiliati per uso turistico, di cui all’art. 70 della Legge regionale Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”
r) Tutti gli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. n. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50
CHI NON PAGA
- I residenti nel Comune di San Vincenzo
- I minori entro il dodicesimo anno di età
- I diversamente abili ed un loro accompagnatore
- I soggetti “trasfertisti” ovvero coloro che soggiornano presso le strutture ricettive per motivi di lavoro
- I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario
OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE L'imposta è riscossa dai gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti passivi.
I gestori, in aggiunta ai prezzi ed alle tariffe correntemente praticate, applicano le tariffe dell’imposta di soggiorno deliberate dal Comune di San Vincenzo.
A tal fine, nella ricevuta fiscale, fattura o altro documento equivalente, l'importo dell'imposta di soggiorno va indicato con la dicitura “ IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI SAN VINCENZO – FUORI CAMPO IVA”.
Come e quando effettuare la dichiarazione e riversamento imposta riscossa i casi:
1) Le strutture ricettive presenti sul territorio esclusi gli Appartamenti ammobiliati per uso turistico e Tutti gli immobili destinati alla locazione breve hanno l’obbligo di dichiarare mensilmente all’Ente,
entro quindici giorni del mese successivo.
*Il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l’imposta dovuta e quella riscossa gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
Modalità di Versamento
mediante mod. F24 Codice tributo 3936 - Codice Ente I390
Per le dichiarazioni dell’imposta di soggiorno dal 2021 le strutture ricettive devono utilizzare la piattaforma RICESTAT, tramite la quale già ottemperano agli adempimenti in materia di ISTAT. Nel link sottostante sono indicate le istruzioni operative per la gestione dell’Imposta di Soggiorno: https://wci.unicom.uno/imposta-di-soggiorno-unicom/
2) Gli Appartamenti ammobiliati per uso turistico e Tutti gli immobili destinati alla locazione breve hanno l’obbligo di dichiarare all'Ente
entro il 15 luglio di ciascun anno – relativamente ai mesi da aprile a giugno
ed entro il 15 novembre di ciascun anno - relativamente ai mesi da luglio a ottobre
*Il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l’imposta dovuta e quella riscossa, gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
Modalità di Versamento
mediante mod. F24 Codice tributo 3936 - Codice Ente I390
La dichiarazione è effettuata per via telematica.
Mediante il Portale della Regione Toscana già in uso per gli adempimenti in materia di dati statistici sul turismo (MOTouristOffice Livorno - https://livorno.motouristoffice.it/login_pass.php) è possibile, accedendo con le proprie credenziali, trasmettere la dichiarazione online, inviare i dati del pagamento o generare il modello F24 per il versamento degli importi riscossi.
Per assistenza tecnica alle procedure è disponibile il supporto della ditta Connectis SRL nelle seguenti modalità ed orari:
- Via Telefono: allo 0574 021054 – dal Lunedì al Venerdì in orario 10.00-12.30;
- Via Chat: disponibile in basso a destra su qualsiasi pagina di MOTouristOffice – dal Lunedì al Venerdì in orario 10.00-12.30 / 14.30-17.30.
ADEMPIMENTI
Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), convertito con Legge 77/2020, stabilisce all'articolo 180 alcune novità in materia di imposta di soggiorno; in particolare è cambiata la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche, che adesso non sono più considerati come “agenti contabili”, bensì sono riconosciuti come “responsabili del pagamento della imposta di soggiorno”, ex art. 64 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Questa modificazione dell'inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta alcune conseguenze operative.
In primo luogo, al momento, sembra essere venuto meno l'obbligo di presentare il conto di gestione (modello 21) entro il 30 gennaio di ogni anno.
Con l’approvazione del D.M.29 aprile 2022 è stato approvato il modello di dichiarazione dell’Imposta di soggiorno e le rispettive istruzioni per la compilazione.
Ricordiamo che la dichiarazione deve essere presentata dal gestore della struttura ricettiva o dal soggetto che incassa il canone o corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle “locazioni brevi”.
La dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il portale appositamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta, secondo le modalità approvate con il suddetto Decreto del Ministero dell’economia e finanza.
Ricordiamo che entro il 30/06/2023, dovrà essere presentata anche quella relativa all’annualità 2022, attraverso le suddette modalità.
Eventuali dichiarazioni, a partire dall’anno d’imposta 2020, già inviate o che saranno inviate, in modalità diverse da quelle sopra riportate non saranno accettate e di conseguenza saranno ritenute nulle.
Di seguito indichiamo i link attraverso i quali è possibile reperire le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno ed il fac-simile della stessa.
- istruzioni per la compilazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno:
https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/imposta_soggiorno_istruzioni_definitive_31.03.2022_.pdf
- fac-simile modello di dichiarazione:
https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/imposta_soggiorno_modello_definitivo_31.03.2022_.pdf
I dati necessari alla compilazione della dichiarazione sono recuperabili dalla sezione archivio con dettaglio mensile per coloro che sono registrati sulla piattaforma MOTouristOffice Livorno/RICESTAT.
Per agevolare gli operatori nella compilazione, dal 15 giugno sarà presente anche una tabellina riepilogativa secondo il modello ministeriale raggruppata per trimestri da ricopiare sulla procedura telematica dell'Agenzia delle Entrate.
Si avvisa che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 100% al 200% dell'importo dovuto, mentre per l'omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno si applicherà una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato."
Inoltre l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 100% al 200% dell'importo dovuto, mentre per l'omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno si applicherà una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.