
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Tributi - Tari
Uffici responsabili
U.O.A. Entrate ComunaliDescrizione
L'informativa sul gestore TARI ai sensi della delibera Arera 444/2019
GESTORE TARI
In ottemperanza a quanto stabilito nella Delibera n. 444/2019 di Arera (https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm),si informano i contribuenti del comune di San Vincenzo che il gestore della TARI è:
Comune di San Vincenzo C.F.-P.I.: 00235500493 Sede legale: Via B.Alliata, 4 – 57027 San Vincenzo (LI) Sito internet: https://www.comune.sanvincenzo.li.it
Eventuali richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e/o invio di reclami con riferimento alla TARI possono essere inviate
utilizzando la modulistica presente sul sito internet del Comune di San Vincenzo, sezione “Trasparenza TARI” scaricabile a questo link
trasmettendola per e-mail: tributi@comune.sanvincenzo.li.it oppure PEC: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it
oppure contattando i seguenti recapiti telefonici: 0565 707258-707260.
T.A.R.I.
Tassa sui Rifiuti
La Legge n. 147 del 27.12.2013, all’art. 1, dal comma 641 e seguenti ha provveduto a regolamentare il tributo sui rifiuti (TARI).
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
La TARI deve essere pagata da coloro che detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
SUPERFICIE TASSABILE
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
CHI LA DEVE PAGARE
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
RIDUZIONI PER IL RECUPERO (utenze non domestiche)
La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
La riduzione è fruibile fino al limite massimo del 10% della quota variabile del tributo in modo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, secondo il seguente schema:
- 10% della quota variabile, nel caso di avvio al recupero di una percentuale di rifiuto assimilato all’urbano pari al 100% del rifiuto producibile secondo la superficie imponibile e il corrispondente coefficiente Kd;
- 5% della quota variabile, nel caso di avvio al recupero di una percentuale di rifiuto assimilato all’urbano dal 50% al 99% del rifiuto producibile secondo la superficie imponibile e il corrispondente coefficiente Kd;
- 2% della quota variabile, nel caso di avvio al recupero di una percentuale di rifiuto assimilato all’urbano dal 10% al 49% del rifiuto producibile secondo la superficie imponibile e il corrispondente coefficiente Kd;
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da produrre, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. La riduzione viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali assimilati in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo pertanto dovrà:
- Indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
- Presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell’anno successivo di riferimento.
TARIFFE TARI PER L’ANNO 2023 APPROVATE CON DELIBERA C.C. N. 8 del 30/01/2023
Sono state approvate le tariffe relative all’anno 2023 per quanto riguarda le utenze domestiche e non domestiche della Tari.
Le tariffe Tari 2023 sono state determinate dal Comune di San Vincenzo in modo da garantire la copertura dei costi previsti nel Pef - ovvero il costo del servizio del gestore - e sono state approvate a seguito dell’adozione dello stesso Piano economico finanziario del servizio rifiuti, tramite delibera C.C. n. 8 del 30/01/2023.
I costi risultanti dal Pef 2023 ammontano a € 3.287.322, inferiori a quelli del 2022 grazie alle misure messe in campo dall'Amministrazione che hanno consentito di non aumentare i costi comunali di ca. € 194.000. Si ricorda inoltre che nel 2023 non sono state previste forme di ristoro da parte dello Stato, al contrario degli anni 2020 e 2021, quando i cosiddetti Fondone 2020 e Fondone 2021 sono stati utilizzati, per una somma complessiva pari a € 561.322, per mitigare gli aumenti sulle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche.
Si ricorda inoltre che l’aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (denominata comunemente "addizionale provinciale”) dall'anno 2020 è passata dal 3,5% al 5%.
Le scadenze per il pagamento:
- 1^ rata 31 marzo 2023
- 2^ rata 30 giugno 2023
- 3^ rata 30 settembre 2023
- 4^ rata e scadenza unica 10/12/2023
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il comune riscuote il tributo TARI dovuto, in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, inviando agli stessi, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
Il pagamento dovrà essere effettuato con il modello F24 allegato alla informativa di pagamento.
AGEVOLAZIONI TARI PER CITTADINI/NUCLEI FAMILIARI GIA’ BENEFICIARI DEI BONUS SOCIALI PER DISAGIO ECONOMICO
(Legge 29 dicembre 2022 n. 197 e art. 32 bis Regolamento Comunale di disciplina della TARI – Tassa Rifiuti)
a decorrere dal 2023 il Comune di San Vincenzo ha introdotto una ulteriore agevolazione per gli utenti TARI che risultino già beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico
1) In cosa consiste l’agevolazione
L’agevolazione Tari consiste nella possibilità di richiedere una ulteriore rateizzazione del pagamento rispetto alle 4 rate previste per l’anno 2023. Ogni rata può essere frazionata fino ad un massimo di ulteriori 4 rate, con l’applicazione degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal vigente Regolamento delle Entrate che per l’anno 2023 è stabilito nel 5% annuo.
2) Chi ha diritto all’agevolazione
Hanno diritto a richiedere l’agevolazione:
- gli utenti intestatari Tari che dichiarino mediante autocertificazione di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico
3) Come richiedere l’agevolazione
La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata dall’intestatario dell’utenza Tari entro la scadenza del termine di pagamento ultimo riportato nell’avviso Tari ricevuto, utilizzando il modulo di autocertificazione predisposto dal Comune.
Il Comune, effettuati gli opportuni controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, provvede alla predisposizione e all’invio dei nuovi modelli di pagamento.
UTENZE DOMESTICHE
Calcolo della Tariffa
La Tariffa si determina mediante la somma di due importi (parte fissa e parte variabile) così determinati:
- parte fissa: si calcola moltiplicando il coefficiente indicato nella colonna A della tabella 1 riferito al numero dei componenti del nucleo familiare, per i metri quadrati dell’appartamento;
- parte variabile: è indicata nella tabella 1 colonna B in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.
All’importo derivato dalla somma della parte fissa con la parte variabile deve essere aggiunta l’addizionale provinciale pari al 5%
Tabella 1 coefficienti calcolo tariffa
Utenze domestiche residenti
Componenti nucleo familiare
|
Colonna A Parte fissa €/mq. |
Colonna B Parte variabile |
1 |
0,71 |
43,11 |
2 |
0,78 |
149,29 |
3 |
0,84 |
172,21 |
4 |
0,91 |
224,73 |
5 |
0,97 |
293,33 |
6 o più componenti |
1,02 |
335,91 |
Seconde case o case di non residenti nel Comune
Componenti nucleo familiare
|
Colonna A Parte fissa €/mq. |
Colonna B Parte variabile |
2 |
0,78 |
126,90 |
3 |
0,84 |
146,38 |
4 |
0,91 |
191,02 |
5 |
0,97 |
249,33 |
6 o più componenti |
1,02 |
285,52 |
La tariffa da corrispondere, nella parte sia fissa che variabile, è calcolata con le seguenti modalità:
- appartamento sino a 30 mq: si calcola con i coefficienti della tabella 1 relativo a due persone;
- appartamento compreso tra 31 e 50 mq: si calcola con i coefficienti della tabella 1 relativo a tre persone;
- appartamento compreso tra 51 e 70 mq: si calcola con i coefficienti della tabella 1 relativo a quattro persone;
- appartamento compreso tra 71 e 90 mq: si calcola con i coefficienti della tabella 1 relativo a cinque persone;
- appartamento sopra i 91 mq: si calcola con i coefficienti della tabella 1 relativo a sei persone.
La parte variabile della tariffa (colonna B) delle seconde case o case di non residenti è comprensiva della riduzione del 15% per uso stagionale (ai sensi dell’art. 24, comma 1, regolamento TARI).
Distanza dell’abitazione dal punto di raccolta dei rifiuti
E’ inoltre possibile avere una riduzione in relazione alla distanza dall’abitazione ai cassonetti di raccolta dei rifiuti con le seguenti modalità:
-per distanze superiori a 600 m ed inferiori ad 1 Km si applica la riduzione del 60% sulla tariffa;
-per distanze superiori a 1 Km ed inferiori a 2 Km si applica la riduzione del 65% sulla tariffa;
-per distanze superiori a 2 Km si applica la riduzione del 70% sulla tariffa;
La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi le eventuali vie di accesso private.
UTENZE NON DOMESTICHE
Calcolo della Tariffa
Le Tariffe sono calcolate in modo diversificato a secondo la classificazione del tipo di utenza, ad ognuna delle quali corrispondono due coefficienti (parte fissa e parte variabile) che moltiplicati per i metri quadrati dell’unità produttiva determinano l’importo della tariffa da pagare. All’importo derivato dalla somma della parte fissa con la parte variabile moltiplicato per i metri quadrati deve essere aggiunta l’addizionale provinciale al 5%.
CODICE |
DESCRIZIONE ATTIVITA' |
PARTE FISSA (Qaf*Kc) |
PARTE VARIABILE(CU*Kd) |
TARIFFA 2023+ add.le prov.le Euro/mq |
1 |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (riduzione 15% parte variabile) |
0,78 |
1,33 |
2,21 |
2* |
Cinematografi e teatri |
0,58 |
1,06 |
1,72 |
3 |
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
0,78 |
1,69 |
2,59 |
4* |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
1,10 |
1,96 |
3,22 |
4R |
Campeggi, distributori carburanti,impianti sport. stagionali |
1,80 |
1,96 |
3,95 |
5R |
Stabilimenti balneari stagionali (riduzione 15% parte variabile) |
0,85 |
1,46 |
2,42 |
6 |
Esposizioni, autosaloni |
0,67 |
1,43 |
2,21 |
7* |
Alberghi con ristoranti |
1,49 |
3,53 |
5,27 |
7R |
Alberghi con ristoranti stagionali |
1,49 |
3,53 |
5,27 |
8* |
Alberghi senza ristorante |
1,04 |
2,82 |
4,06 |
8R |
Alberghi senza ristorante stagionali |
1,04 |
2,82 |
4,06 |
11 |
Uffici, agenzie, studi professionali |
1,82 |
4,78 |
6,93 |
12 |
Banche e istituti di credito |
1,03 |
2,78 |
4,00 |
13* |
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
1,37 |
2,84 |
4,42 |
14* |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
1,43 |
4,66 |
6,39 |
15* |
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
1,07 |
1,88 |
3,10 |
17* |
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista |
1,46 |
2,82 |
4,50 |
18 |
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,idraulico, fabbro, elettr. |
1,30 |
3,21 |
4,73 |
19 |
Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
1,60 |
3,88 |
5,75 |
20 |
Attività industriali con capannoni di produzione |
0,48 |
1,23 |
1,80 |
21 |
Attività artigianali di produzione beni specifici |
0,98 |
1,73 |
2,85 |
22* |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
4,85 |
9,87 |
15,45 |
22R |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub stagionali |
4,85 |
9,87 |
15,45 |
23* |
Mense, birrerie, amburgherie |
3,98 |
7,73 |
12,30 |
24* |
Bar, caffe, pasticceria |
3,65 |
6,27 |
10,42 |
24R |
Bar, caffe, pasticceria stagionali |
3,65 |
6,27 |
10,42 |
25* |
Supermercato,pane ,macelleria,salumi,generi alimentari |
2,22 |
6,22 |
8,66 |
26* |
Plurilicenze alimentari e/o miste |
2,22 |
6,20 |
8,85 |
27* |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
6,31 |
17,34 |
24,84 |
30* |
Discoteche, night club |
1,10 |
2,41 |
3,69 |
LE TARIFFE DELLE CATEGORIE CONTRADDISTINTE DALL'ASTERISCO * POSSONO BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DEL 30% SULLA PARTE FISSA PER APERTURA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO TARI |
TARIFFE CATEGORIE CONTRADDISTINTE DA *:
Ai locali ed aree scoperte adibiti a pubblici esercizi ed esercizi commerciali, con autorizzazione permanente, classificati nelle categorie: 2 (Cinematografi e teatri), 4 (Campeggi, distributori carburanti), 7 (Alberghi con ristorante), 8 (Alberghi senza ristorante), 11 (solo Agenzie immobiliari), 13 (Negozi abbigliamento, calzature…), 14 (Edicole, farmacie..), 15 (Negozi particolari quali filatelia, tende..), 17 (Attività artigianale tipo botteghe, parrucchiere…), 22 (Ristoranti, trattorie, pizzerie…), 23 (Mense, birrerie…), 24 (Bar, caffè,…), 25 (Supermercato, Pane…), 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste), 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori…), 30 (Discoteche, night club), aperti almeno 9 mesi all’anno anche non continuativi (ovvero almeno 270 giorni all’anno), e che presentino, perentoriamente entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, a pena di decadenza, apposita autocertificazione, è applicata una riduzione pari al 30% della parte fissa, a valere sulla tariffa dell’anno successivo. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di verificare i dati dichiarati dal contribuente, anche tramite accesso alla documentazione fiscale, mediante personale debitamente autorizzato.
Agli agriturismi viene applicata la tariffa degli alberghi con o senza ristorante con una riduzione del 50% sulla parte fissa e su quella variabile.
Le riduzioni non sono cumulabili; nel caso si rendessero applicabili più riduzioni, si applica quella di entità maggiore.
AGEVOLAZIONI SOCIALI
Si informa inoltre che le famiglie residenti nel Comune, qualora ne sussistano le condizioni, possono fruire delle riduzioni del 30%, del 50%, nonché dell'esenzione totale, compilando apposita domanda da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2023.(Il Modulo è allegato al procedimento)
REQUISITI AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI 2023
Esenzione totale:
- Famiglie assistite dal Servizio Sociale A.S.L., con ISEE pari o inferiore a € 12.000,00;
- Unico componente ultrasessantacinquenne, o nucleo familiare formato da più di un componente ma in cui l’unico percettore di reddito rilevabile ai fini IRPEF sia il componente ultrasessantacinquenne, con un ISEE non superiore a €12.000,00;
Riduzione del 30%:
- Famiglie nelle quali siano presenti una o più persone non autosufficienti o portatori di handicap o malattie invalidanti almeno al 67%, certificato dagli organi sanitari competenti, in possesso di ISEE pari o inferiore a € 15.000,00;
Riduzione del 50%:
- Nucleo familiare formato da due o più componenti, di cui almeno uno ultrassessantacinquenne, nel quale siano percettori di reddito rilevabile ai fini IRPEF non più di due componenti, di cui almeno uno ultrasessantacinquenne, in possesso di un ISEE non superiore a € 15.000,00.
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL’ESTERO
I contribuenti residenti all’estero possono effettuare il pagamento tramite bonifico estero presso: Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. - IBAN: IT25E0359901800000000139193 BIC: ccrtit2tx.
ACCERTAMENTO IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO
Si ricorda che in caso di mancato pagamento alle scadenze previste, l'ufficio tributi deve emettere avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento con l'irrogazione della sanzione del 30% e l'applicazione degli interessi moratori nella misura di 3 punti percentuali in più rispetto al tasso legale (pari al 0,05% con decorrenza 01/01/2020). Tuttavia il contribuente può regolarizzare i versamenti mancanti tramite l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
SEGNALAZIONI E RICHIESTE
Eventuali segnalazioni di difformità rispetto a quanto indicato nei documenti riscossione, così come richieste di agevolazioni non conteggiate o richieste di rimborsi eventualmente spettanti, possono essere effettuate utilizzando la modulistica presente al seguente link https://trasparenza.comune.san-vincenzo.li.it/archivio16_procedimenti_0_21904_0_1.html (Modulistica per il procedimento)
BOLLETTA WEB
Per ricevere l’avviso di pagamento della TARI in formato elettronico utilizzare l’apposito modulo presente al seguente link (Modulistica per il procedimento), contenente tutte le istruzioni necessarie all’attivazione di tale modalità
Chi contattare
