Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Accesso Civico e Generalizzato a documenti, informazioni, dati del Comune
Uffici responsabili
U.O.A. Affari GeneraliDescrizione
INDICAZIONI OPERATIVE
1. L’accesso civico semplice
sancisce il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o
dati che il Comune ha omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del d.lgs. 33/2013 (cd. decreto Trasparenza”. – art. 5, comma 1, decreto trasparenza.
L’accesso civico generalizzato
comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti, informazioni detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obblighi di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. - art. 5, comma 2, decreto trasparenza.
2 L’accesso documentale
è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 ed il
Comune ne dà attuazione anche attraverso il regolamento adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 2007. Esso opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico generalizzato. L’accesso documentale è consentito soltanto da parte di chi è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata
e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
Quest’ultimo non è consentito per sottoporre il Comune ad un controllo generalizzato.
3.Il diritto di accesso civico è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
4. Chiunque può esercitare tale diritto.
5. L’istanza di accesso civico contiene le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Non richiede motivazione ma deve contenere tutti gli elementi del paragrafo precedente
6. Non sono ammesse istanze generiche o meramente esplorative per scoprire di quali informazioni il Comune dispone.
7. L’istanza di accesso civico può essere trasmessa al Comune per via telematica secondo le modalità del Codice dell’Amministrazione Digitale, oppure a mezzo posta, o direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune.
8. L’istanza di accesso civico semplice è presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dottoressa Ilaria Luciano.
L’istanza di accesso generalizzato è indirizzata al Dirigente della Ripartizione comunale che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
9. In caso di accesso civico il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale all’ufficio di disciplina del Comune per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al Sindaco, all’OIV per l’attivazione di rispettivi procedimenti competenti in materia di responsabilità.
10. Per quanto non riferito in precedenza si rimanda alla specifica normativa , cioè il d.lgs. 33/2013 e successive modifiche , nonché alle Linee Guida dell’ANAC approvate con deliberazione n. 1309 del 28.12.2016 ( G.U. n. 7 del 10.01.2017)
Accesso civico
Come esercitare il diritto di accesso civico, a chi rivolgersi in caso di ritardo o mancata
risposta
L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti,
informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale ed è
disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto riportato.
La richiesta può essere presentata usando la modulistica allegata,
inviandola:
1) tramite posta elettronica all’indirizzo di posta istituzionale: protocollo@comune.sanvincenzo.li.it
2) tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it
3) tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune San Vincenzo ,via Beatrice Alliata n.4 - Cap 57027 San Vincenzo
4) con consegna diretta all'l’Ufficio Protocollo del Comune.
Il Responsabile per la trasparenza (Art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013)
Il Responsabile per la Trasparenza è il Segretario Generale