Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Autentiche e Dichiarazioni Sostitutive

Responsabile di procedimento: Baldi Mirko
Responsabile di provvedimento: Agnese Reggiani

Uffici responsabili

Ufficio Protocollo

Descrizione

Le autenticazioni servono a comprovare l'autenticità di una firma, di una copia di un documento.

In base alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, vengono rilasciate le seguenti autenticazioni:

Autenticazioni di copia
- E’ un`attestazione di conformità ad un documento originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato.
Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l`originale, o al quale deve essere prodotto il documento, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
La copia autentica di un documento da presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del procedimento o altro dipendente addetto competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell`originale e senza che questo venga depositato.
Il cittadino può dichiarare la conformità all`originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare.

Autenticazione di firme
- E’ l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall`interessato, previa sua identificazione. Sono abilitati all`autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
L`autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati.
La sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sono soggette all`autenticazione della firma, perché sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a selezioni per l`assunzione, in tutte le P.A., nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

Autenticazione della sottoscrizione degli atti di passaggio di proprietà di veicoli
- Come previsto dall’art. 7 della legge n. 248/2006, l’autenticazione della sottoscrizione degli atti relativi all’alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, può essere richiesta, oltre che da un Notaio, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), all’Ufficio della Motorizzazione Civile(MCTC), alle Agenzie di Pratiche Auto titolari di Sportello Telematico dell’Automobilista e negli uffici anagrafici del Comune di Caserta.

Per autenticare una copia conforme all'originale, con esclusione dei casi sopra descritti
- Munirsi di documento originale, copia da autenticare e un documento di riconoscimento valido. L`autenticazione, può essere richiesta anche da persona diversa dall`interessato e in Comune diverso da quello di residenza.


Per autenticare la firma solo se ancora prescritta
- Presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido. Salvo diversa disposizione della normativa vigente, l`autenticazione della firma a domicilio da parte del funzionario incaricato dal Sindaco è possibile solo in casi documentati previo appuntamento.

Per autenticare la firma sugli atti di vendita dei veicoli

- Il venditore deve redigere l’atto di vendita sul retro del Certificato di Proprietà, nel riquadro T, indicando i dati dell’acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale) e il prezzo di vendita.
Se il veicolo rientra nella comunione dei beni tra coniugi, è consigliabile che la dichiarazione di vendita venga sottoscritta da entrambi.
Se si possiede il Foglio Complementare occorre redigere, a cura degli interessati, una dichiarazione unilaterale di vendita a parte, nella forma di scrittura privata, anche in questo caso l’ufficio comunale provvede alla sola autenticazione della firma.
In caso di procuratore, tutore o legale rappresentante di società, deve essere presentato anche l’atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale, ecc.).
Occorre portare una marca da bollo di euro 16,00 da apporre sull’atto al momento dell’autentica della firma ed esibire un documento d’identità in corso di validità.

Avvertenza
- Con l’autenticazione della firma il passaggio di proprietà non è completato in quanto occorrerà chiedere la trascrizione, previo pagamento della relativa imposta, entro sessanta giorni dall’autentica della firma al Pubblico Registro Automobilistico, (P.R.A.), che rilascerà il certificato di proprietà (C.d.P.) aggiornato, e richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (M.C.T.C.).

 

Chi contattare

Personale da contattare: Baldi Mirko
Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Costi per l'utenza

Costi per l'utenza

€ 0,52 per diritti di segreteria relativi ad atti in bollo;

€ 0,26 per diritti di segreteria relativi ad atti non in bollo
€ 16,00 marca da bollo per gli atti e passaggio di proprietà di autoveicoli.
 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non Previsti
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