
Costi per l'utenza
Prevista la corresponsione di un diritto fisso di 16 euro.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
PROCEDIMENTO SEPARAZIONE/DIVORZIO BREVE ARTICOLO 12 D.L. N. 132 DEL12.09.2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 162 DEL 10.11.2014
Requisiti:
non avere figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
L’Accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Secondo la corrente interpretazione della legge, il divieto non riguarda la previsione di un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge.
E’ invece chiaramente esclusa la possibilità di compiere trasferimenti immobiliari, sia con effetto traslativo sia con meri effetti obbligatori.
L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate.
N.B. l’assistenza di un avvocato è FACOLTATIVA .
Presentarsi all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio oppure nel Comune di residenza di almeno uno degli sposi e compilare la richiesta di acquisizione dell’ufficio dei documenti utili;
L' ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
Anche nel secondo incontro, l’Ufficiale preposto redige l’atto di conferma dell’accordo concluso precedentemente, che viene letto ai dichiaranti e sottoscritto insieme agli avvocati se presenti.
PROCEDIMENTO SEPARAZIONE/DIVORZIO BREVE ARTICOLO 6 D.L. N. 132 DEL12.09.2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 162 DEL 10.11.2014
La legge n. 162/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della negoziazione assistita da avvocati per le “Soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio” (art. 6). Il procedimento è molto più veloce rispetto a quello che si instaura innanzi ad un tribunale.
La procedura di negoziazione ha inizio con l’invito a negoziare, e termina con la redazione di un Accordo che contiene tutte le clausole e i termini della separazione/ divorzio concordati dalle parti. Nell’atto stipulato dalle parti può essere inserita la previsione di trasferimenti immobiliari e altri tipi di dazioni. Nei casi previsti dalla legge (art. 2643 c.c.) l’accordo deve essere autenticato dal Notaio.
L’avvocato ha l’onere di inviare l’accordo sottoscritto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, in presenza dei requisiti di legge, e se non è contrario agli interessi dei figli minori, lo autorizza.
Ottenuta l’autorizzazione o il nulla-osta, l’avvocato ha l’obbligo di trasmettere entro il termine di dieci giorni all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio era stato trascritto o iscritto, la copia autenticata dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione, munito di certificazione di autografia delle sottoscrizioni e certificazione di conformità normativa.
Prevista la corresponsione di un diritto fisso di 16 euro.