
PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO: REGOLE PER LA RACCOLTA
La Regione Toscana ha emanato una serie di norme per limitare il prelievo di prodotti del sottobosco (L.R. n° 56/2000).
Le limitazioni sono state poste per evitare che, a seguito di un prelievo eccessivo, si possa compromettere lo stato e la capacità produttiva delle popolazioni naturali, della flora e della fauna.
Il limite di raccolta giornaliero, per uso personale e per persona, dei prodotti secondari del bosco è il seguente:
fragole Kg. 2
lamponi Kg. 2
mirtilli Kg. 2
more di rovo Kg. 3
bacche di ginepro gr. 500
muschi gr. 500
asparagi senza limitazioni, dalla ripresa dell’attività vegetativa fino al 31/05 di
ogni anno
La raccolta dei prodotti secondari del bosco deve essere effettuata senza l’ausilio di strumenti, in particolare rastrelli e pettini.
E’ vietato il taglio e lo sradicamento dell’intera pianta.
La raccolta è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall’impianto con esclusione del proprietario o del possessore del fondo.
Sanzioni:
Raccolta prodotti del sottobosco con l’ausilio di strumenti |
€ 102,00 |
Tagliare o sradicare l’intera pianta |
€ 102,00 |
Raccolta prodotti del sottobosco in aree rimboschite prima che siano passati 5 anni dalla messa a dimora delle piantine |
€ 102,00 |
Raccolta giornaliera prodotti del sottobosco oltre il limite consentito |
€ 102,00 |
Raccolta asparagi in periodo non consentito |
€ 102,00 |
In tutti i casi è previsto il sequestro di quanto raccolto.