Controlli e rilievi sull'amministrazione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Articolo 71, 1° comma del D.P.R. n. 445 del     28.12.2000 : “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei    controlli, anche a  campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle  dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.”

           

MODALITA’  E TEMPI DI EFFETTUAZIONE  DEI CONTROLLI:   i controlli  di veridicità sono  effettuati  secondo gli indirizzi operativi stabiliti dalla giunta comunale con  deliberazione  n. 11 del 31.01.2000, riassumibili nel modo seguente :

           

  1. Controllo puntuale  su  tutte le dichiarazioni  sostitutive ricevute  o , in alternativa, controllo a campione  su un numero  limitato non inferiore al quindici per cento di quelle ricevute  nel periodo di riferimento;
  2. Il controllo di veridicità  sulle dichiarazioni  sostitutive è effettuato  dopo la conclusione del procedimento a cui si riferisce ;
  3. La verifica  di veridicità avviene o mediante l’acquisizione dei relativi certificati dagli uffici  competenti o mediante accertamenti;
  4. Gli uffici  che adottano i provvedimenti per cui si utilizzano le dichiarazioni sostitutive sono individuati dai dirigenti  e/o responsabile delle rispettive aree di inserimento;
  5. Gli uffici che ricevono  le dichiarazioni sostitutive sono  tenuti  a dare  informazione sull’esito dei controlli  di veridicità al  Vice Segretario  con cadenza trimestrale o semestrale  in rapporto all’entità dei controlli  effettuati ;
  6. Prioritariamente sono controllate le dichiarazioni  sostitutive finalizzate ad ottenere  benefici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, dell’edilizia agevolata  e delle procedure  di gara ;
  7.  Qualora sia appurate dichiarazioni mendaci , il responsabile del procedimento dichiara decadenza dal beneficio   e trasmette gli atti all’Autorità Giudiziaria  secondo le modalità prescritte .

 

                                      

 

                                                                   

Contenuto inserito il 02-05-2014 aggiornato al 25-05-2023
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