Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Registro degli Accessi

Determinazione Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016

Circolare n. 2 /2017. Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

 

Registro Accesso agli atti settore Lavori Pubblici anno 2022-2023

Registro Accesso agli atti settore Entrate Comunali anno 2022-2023

Registro Accesso agli atti settore Affari Generali anno 2022-2023

Registro Accesso agli atti settore Assetto del territorio  anno 2022-2023

Accesso atti pratiche edilizie 2022

Accesso atti pratiche edilizie 2023

il Settore Sistemi Informativi, il Settore Servizi alla Persona, il Settore Servizi Finanziari e il Settore Polizia Municipale nell'anno 2022 e nel primo semestre anno 2023 non hanno avuto richieste di accesso agli atti

 

 

Accesso civico

Come esercitare il diritto di accesso civico, a chi rivolgersi in caso di ritardo o mancata risposta. L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti,

informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale ed èdisciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto riportato.

La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere indirizzata al Responsabile per la Trasparenza , che ha

l’obbligo di provvedere entro 30 giorni.

La richiesta può essere presentata usando il modulo allegato.- tramite posta elettronica all’indirizzo di posta istituzionale:

protocollo@comune.sanvincenzo.li.it

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune:

comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

- tramite posta ordinaria all’indirizzo:

Comune San Vincenzo ,via Beatrice Alliata n.4 - 57027 Ssan Vincenzo

- con consegna diretta all'l’Ufficio Protocollo del Comune.

Il Responsabile per la trasparenza (Art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013)

Il Responsabile per la Trasparenza è il Segretario Generale

Contatti : Ufficio Segreteria Generale Tel: 0565 707214

E-mail: i.luciano@comune.sanvincenzo.li.it

Titolare del potere sostitutivo

Contatti: Ufficio Segreteria Generale Tel: 0565 707214

E-mail: i.luciano@comune.sanvincenzo.li.it

 

 

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Decreto legislativo n. 33/2013 - Art. 5 "Accesso civico"

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di

pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i

medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla

legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va

presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla

pubblicazione di cui al comma 1 che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del

documento,

dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero

comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a

quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati

nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo

collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere

sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive

modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui

al

comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza,

l'obbligo di segnalazione di cui all' articolo 43, comma 5.

Per approfondire...

L'accesso civico è un diritto diverso e ulteriore rispetto al diritto di accesso agli atti e ai

documenti amministrativi disciplinato dalla legge n.241 del 1990 –

Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al

soggetto richiedente; e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che

l’Amministrazione fornisca e pubblichi gli atti, i documenti e le informazioni per i quali è

prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati

pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il diritto di accesso “ordinario” è invece sottoposto alla necessità di presentare una

domanda motivata, che si basi su un interesse qualificato e al pagamento dei diritti di

ricerca e riproduzione delle copie dei documenti.

La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere

motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza o suo delegato, che

ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.

Il Responsabile, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di

pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o delle

informazioni oggetto della richiesta nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito

entro 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al

richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il

relativo collegamento ipertestuale.

Contenuto inserito il 30-12-2014 aggiornato al 30-06-2023
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